Regolamentazione delle energie rinnovabili in Italia

La regolamentazione delle energie rinnovabili in Italia messa in atto dalla politica italiana è strettamente legata alle politiche europee in materia. Come noto, il sostegno e lo sviluppo delle rinnovabili è stato uno dei capisaldi della politica comunitaria fin dal Libro Bianco emanato negli anni ’90, e gli Stati membri si sono regolati di conseguenza per garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel tempo dall’UE con direttive e regolamenti.

In linea con lo standard comunitario, l’Italia si è fortemente impegnata nella promozione e nel sostegno degli impianti di energia rinnovabile.

L’attuale politica si basa, dal punto di vista autorizzativo, sul quadro derivante dal Decreto Legislativo 387/2003, dal Decreto Legislativo 28/2011 e dal Decreto Legislativo 152/2006 (il Codice Ambientale) che prevede un regime ad hoc.

Dal punto di vista degli incentivi, l’Italia ha previsto diversi tipi di regimi di sostegno (ad esempio Certificati Verdi, tariffe feed-in, regimi di off-take, servizi di net metering).

L’attuale politica di incentivazione per gli impianti di nuova costruzione si basa su gare d’appalto per l’assegnazione degli incentivi, adottando un approccio neutrale tra gruppi di tecnologie con struttura e livelli di costo simili.

Gli incentivi vengono erogati sulla base di contratti per differenza stipulati con il GSE, il soggetto incaricato di gestire i regimi di sostegno alle energie rinnovabili e di erogare i relativi incentivi (ovvero, l’importo dell’incentivo è pari alla differenza tra la tariffa assegnata e il prezzo di mercato).

La politica attuata dal governo ha avuto successo. Il paese ha sperimentato una crescita impressionante nel settore delle energie rinnovabili e ha avuto successo nell’integrare grandi volumi di generazione rinnovabile variabile.

Ad oggi, secondo il GSE Renewable Energy Statistical Report 2021 – Anno 2019, sono stati installati più di 839.000 impianti di energia rinnovabile.

Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, secondo quanto previsto dal NRRP, il governo intende aumentare la quota di fonti rinnovabili e stimolare la crescita di una filiera industriale nei settori tecnologici legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (nello specifico fotovoltaico ed eolico).

A tal fine, il governo sta studiando una rimodulazione del quadro attuale basata sulla semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti rinnovabili  e la definizione di un nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili innovative.

I principali regimi di sostegno attualmente in vigore per le energie rinnovabili sono i seguenti.

Tariffe di alimentazione onnicomprensive
Si tratta di un regime di sostegno ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 per i piccoli impianti a fonti rinnovabili (esclusi gli impianti fotovoltaici). La tariffa comprende sia l’incentivo che il valore dell’elettricità immessa nella rete elettrica. La tariffa è concessa su richiesta agli impianti che entrano in funzione dopo il 31 dicembre 2007 con una potenza non superiore a 1MW (200kW per gli impianti eolici). Il periodo di sostegno è di 15 anni.

Regime di off-take
Regolato dall’Allegato A della Delibera ARERA n. 280/2007, è gestito dal GSE e si applica agli impianti inferiori a 10MVA. In base ad accordi con il GSE, i produttori vendono al GSE l’elettricità prodotta e da immettere in rete, invece di venderla attraverso contratti bilaterali o direttamente sul mercato della borsa elettrica. Il GSE acquista e rivende l’elettricità da immettere in rete al prezzo zonale o a un prezzo minimo garantito (solo per gli impianti sotto i 100kW).

Servizio di Net Metering
Con questo servizio, regolato dal TISP (Testo Unico sul Servizio di Net Metering – Delibera ARERA ARG/elt 74/08), l’energia elettrica prodotta da un consumatore o da un produttore in un impianto in loco idoneo e immessa in rete può essere utilizzata per compensare l’energia elettrica prelevata dalla rete. Il GSE paga un contributo al cliente in base alle immissioni e ai prelievi di elettricità in un determinato anno solare e ai rispettivi valori di mercato.

Il decreto FER emesso il 4 luglio 2019, il decreto FER stabilisce il regime di sostegno per gli impianti di energia rinnovabile, compresi gli impianti fotovoltaici per il periodo 2019-2021. Il regime di sostegno si applica agli impianti di nuova costruzione, completamente ricostruiti e riattivati, ripotenziati e agli impianti in fase di ristrutturazione energetica.

Le  principali autorità coinvolte nella regolamentazione del settore energetico sono:

  • Il legislatore (cioè parlamento e governo) che ha il potere di modificare le leggi esistenti e di introdurne di nuove che riguardano il funzionamento del settore elettrico.
  • Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Il MISE supervisiona la politica energetica dell’Italia e ha poteri normativi per attuare qualsiasi legislazione pertinente approvata di volta in volta dal Parlamento italiano.
  • Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) che svolge attività di regolazione e vigilanza nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del teleriscaldamento.
  • Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Si tratta di una società statale, incaricata della gestione dei regimi di sostegno esistenti (dalle procedure di ammissione ai pagamenti e alle ispezioni e controlli sugli impianti).
  • Il Gestore del Mercato Elettrico (GME). Si tratta di una società interamente di proprietà del GSE con il compito di organizzare e gestire il mercato dell’elettricità (l’IPEX).

 

Per quanto riguarda il quadro autorizzativo, come notato sopra, ad oggi, ad eccezione dell’attività di distribuzione (effettuata in concessione) e le attività di trasporto e dispacciamento (effettuate dal gestore della rete nazionale), la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’acquisto e la vendita di elettricità sono libere.

Pertanto, la generazione di energia elettrica rimane un’attività non regolamentata, anche se i permessi e le licenze di costruzione e funzionamento devono essere richiesti a diverse autorità.

In base al Decreto Legislativo 387/2003 e al Decreto Romani, la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia rinnovabile, così come le modifiche, gli interventi di repowering, revamping e riattivazione sono soggetti alle seguenti autorizzazioni (che devono essere rilasciate dall’ente competente in materia).

Autorizzazione unica
È l’autorizzazione principale per gli impianti di energia rinnovabile e viene rilasciata dopo un procedimento unico che coinvolge tutti i soggetti interessati a seguito di un comitato direttivo convocato per l’esame del progetto. Tutti gli enti interessati partecipano alla riunione e rilasciano il loro parere, il permesso o il modo di partire durante la stessa riunione. L’Autorizzazione Unica viene adottata dalla regione o dalla provincia di competenza dove verrà costruito l’impianto. L’Autorizzazione Unica si applica agli impianti di energia rinnovabile oltre le soglie di potenza di cui all’allegato A del D.Lgs. 387/2003 (variabili a seconda del tipo di impianto) o 1MW (nel caso in cui la regione competente abbia esteso la soglia PAS – vedi sotto). L’Autorizzazione Unica copre non solo la costruzione e l’esercizio dell’impianto, ma anche la costruzione e l’esercizio dei relativi impianti di interconnessione. Pertanto, gli impianti autorizzati in questo modo non richiedono un’autorizzazione separata per la costruzione e l’esercizio delle linee elettriche. La procedura di Autorizzazione Unica ha una durata massima di 90 giorni dalla notifica di inizio lavori.

Procedura semplificata (PAS)
La PAS consiste in una dichiarazione relativa all’installazione dell’impianto da presentare al Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Entro i successivi 30 giorni, il comune verifica la documentazione e, qualora riscontri la mancanza di una o più delle condizioni previste, notifica all’interessato l’ordine di non effettuare l’intervento. In caso contrario, se non c’è risposta da parte del comune entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, la PAS si considera efficace e le opere approvate. Quando è necessario acquisire ulteriori permessi, permessi o altre autorizzazioni non di competenza del comune e non allegati al PAS, il comune convoca a tal fine una procedura di comitato direttivo invitando gli enti interessati. In tal caso, il termine di 30 giorni per l’efficacia della PAS si calcola dal giorno in cui viene emesso il provvedimento finale che conclude il procedimento. La PAS si applica agli impianti di energia rinnovabile fino alle soglie indicate nell’allegato A del D.Lgs. 387/2003 (variabili a seconda del tipo di impianto) o 1MW (nel caso in cui la regione competente abbia esteso la soglia di applicazione della PAS).

Dichiarazione certificata di lavori (DILA)
Una dichiarazione certificata da un tecnico da depositare presso il comune, che permette al richiedente di iniziare i lavori senza attendere la scadenza di alcun termine. La DILA è stata introdotta dal Decreto Semplificazioni allo scopo di fornire un’autorizzazione semplificata in relazione ad alcune tipologie di interventi considerati non sostanziali su impianti di energia rinnovabile (anche impianti in costruzione) o alla realizzazione di un certo tipo di impianto di energia rinnovabile. Nel caso in cui si applichi la DILA, non sono necessarie ulteriori autorizzazioni ambientali e paesaggistiche.

Avviso al comune
Vale per alcune tipologie di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da impianti a fonti rinnovabili. I lavori possono essere avviati al momento del deposito della comunicazione.

Dal punto di vista ambientale, anche i progetti di energia rinnovabile devono essere sottoposti ad una procedura di valutazione ambientale volta ad escludere impatti negativi sull’ambiente. Ai sensi del Codice Ambientale, si possono applicare due procedure ambientali principali:

Procedura di VIA: riservata agli impianti di energia rinnovabile situati in aree protette o a tutti gli impianti di potenza superiore a 1MW rinviati alla procedura di VIA a seguito della valutazione di screening. La procedura di VIA ha una durata di circa 150 giorni (senza considerare il tempo per eventuali integrazioni e modifiche al progetto) dalla pubblicazione sul sito dell’autorità competente della domanda di VIA. Sia lo screening che il procedimento di VIA si concludono con un provvedimento espresso dell’autorità competente (di solito la regione o la provincia).

Se il progetto interferisce con aree protette ai sensi della Direttiva Habitat (formalmente nota come Direttiva 92/43/CEE del Consiglio sulla conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche) e della Direttiva Uccelli (formalmente nota come Direttiva 2009/147/CE del Consiglio sulla conservazione degli uccelli selvatici), il progetto è soggetto alla “VINCA”, volta a determinare qualsiasi effetto negativo su tale area protetta. La procedura VINCA è regolata dal DPR 345/1997 e se il progetto è anche soggetto a VIA, è compreso nella procedura di VIA.

Per quanto riguarda gli aspetti del patrimonio culturale e del paesaggio, si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 42/2004 (il Codice dei Beni Culturali).

Se un progetto interferisce con aree soggette a vincolo paesaggistico o con beni culturali elencati nel Codice dei Beni Culturali, è necessario ottenere una specifica autorizzazione da parte dell’autorità competente (di solito la regione o il comune delegato) su parere favorevole della locale Soprintendenza ai Beni Culturali.

In aggiunta a quanto sopra, al fine di snellire le procedure autorizzative, il nuovo articolo 27 bis del Codice dell’Ambiente ha introdotto l’Autorizzazione Unica Regionale (PAUR), che è una procedura a sportello unico che coinvolge tutti i soggetti interessati e si conclude con il rilascio di un provvedimento finale che riguarda sia la valutazione ambientale che la costruzione e l’esercizio delle autorizzazioni degli impianti.

Il PAUR può essere richiesto quando un progetto è soggetto alla procedura di VIA. Il PAUR è diverso e distinto dall’Autorizzazione Unica di cui sopra. Nel caso in cui l’impianto sia soggetto al PAUR, l’Autorizzazione Unica sarà una delle autorizzazioni comprese nel PAUR, che copre anche gli aspetti ambientali, mentre se l’impianto non è soggetto al PAUR, allora sarà autorizzato ai fini della costruzione e dell’esercizio con l’Autorizzazione Unica o con uno dei titoli autorizzativi di cui sopra, tramite screening o decreto VIA (a seconda dei casi). Ci saranno quindi due diversi provvedimenti di autorizzazione.

Per gli aspetti autorizzativi e ambientali, si farà riferimento anche all’eventuale legge regionale approvata dalla regione in cui è localizzato il progetto, in quanto la materia energetica è di competenza concorrente tra Stato e Regioni; le Regioni sono quindi titolari di poteri normativi in materia, pur non potendo derogare ai principi fondamentali stabiliti a livello nazionale.

Prima di iniziare la procedura di autorizzazione, è necessario che il produttore si sia assicurato la disponibilità delle aree interessate dal progetto (ad eccezione delle aree delle opere di interconnessione che possono essere acquisite tramite esproprio). Nel caso in cui sia necessaria l’espropriazione dei terreni (qualora non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari dei terreni interessati dalle opere di interconnessione), l’operatore elettrico deve richiedere all’autorità competente l’emissione di un decreto di esproprio sui terreni interessati.

Inoltre, il produttore deve anche assicurarsi preventivamente la capacità di connessione con il gestore di rete, ottenendo e accettando il preventivo di connessione ai sensi del TICA. La procedura di connessione è gestita da Enel in qualità di gestore della rete di distribuzione locale per gli impianti in cui la capacità di iniezione di energia è inferiore a 10MW, mentre Terna SpA è il gestore della rete di trasmissione nazionale nel caso in cui la capacità di iniezione di energia dell’impianto sia pari o superiore a 10MW.

Infine, a seconda delle caratteristiche del progetto, o del luogo in cui saranno localizzati, possono essere necessari ulteriori permessi e autorizzazioni. Per esempio, quando è interessato il dominio pubblico, è necessario ottenere un’autorizzazione o una concessione specifica da parte dell’autorità pubblica competente.

Risorse: